Versailles – 08.08.2026: un laptop, una connessione VPN e un luogo di lavoro di cui il datore di lavoro non sapeva nulla: la Corte d’appello di Versailles si è pronunciata sul licenziamento di un dipendente che, durante la pandemia di Covid-19, aveva lavorato dal Pakistan senza autorizzazione preventiva. Franceinfo ha ripreso la sentenza del 22 gennaio 2026 sabato nella sua rubrica dedicata al diritto del lavoro “C’est mon boulot”. Secondo i giudici, il comportamento giustificava un licenziamento ordinario, ma non un licenziamento in tronco per grave inadempimento.
Il dipendente di OPCO Mobilités si era recato in Pakistan per assistere il padre in precarie condizioni di salute. Non aveva informato preventivamente il suo superiore né l’ufficio risorse umane del cambiamento di luogo. Il datore di lavoro si era accorto delle connessioni dall’estero soltanto a seguito di un avviso di sicurezza del 10 novembre 2020. L’avviso riguardava accessi, provenienti da uno Stato al di fuori dell’Unione europea, a aree protette dell’infrastruttura informatica.
Il lavoratore ha contestato di aver trascurato i propri compiti professionali. Secondo gli atti processuali, aveva continuato a rispondere ai messaggi di lavoro, era reperibile e metteva a disposizione la propria prestazione lavorativa. Il tribunale gli ha tuttavia rimproverato di aver taciuto una modifica sostanziale delle proprie condizioni di lavoro. Inoltre, non aveva rispettato le disposizioni aziendali sulla protezione delle informazioni riservate e dei dati personali.
Il contratto stipulato con OPCO Mobilités richiedeva, per il lavoro da remoto, un luogo nel quale fossero garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati. Il trasferimento autonomo in Pakistan violava tale requisito. Tuttavia, non è stato possibile dimostrare né un’intrusione nel sistema informatico né un concreto tentativo di attacco. Le connessioni registrate dall’estero non sono state ritenute sufficienti dal tribunale.
I giudici hanno quindi riconosciuto un motivo di licenziamento reale e serio, ma hanno escluso un inadempimento tanto grave da rendere insostenibile la prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del periodo di preavviso. Hanno tenuto conto del fatto che le violazioni erano rimaste isolate e che il dipendente aveva continuato a svolgere i propri compiti. La Corte d’appello ha così confermato la decisione del tribunale del lavoro.
L’ex dipendente ha mantenuto il diritto alla retribuzione per la sospensione cautelare, al rispetto del periodo di preavviso e alle relative ferie maturate. OPCO Mobilités dovrà inoltre sostenere le spese del procedimento d’appello e versare al ricorrente 1.500 euro per le spese processuali non rimborsabili. La sentenza traccia quindi un confine chiaro: il lavoro da remoto dall’estero senza consenso può giustificare un licenziamento, ma non comporta automaticamente un licenziamento in tronco.
Fonti
- Franceinfo, C’est mon boulot
- Cour d’appel de Versailles, sentenza del 22 gennaio 2026, RG 23/03562
- Code du travail, articoli L.1232-1 e L.1235-1
Artikel mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt (Transparenzhinweis im Sinne von Artikel 50 der Verordnung (EU) 2024/1689 – EU AI Act).